Statuto

Statuto GAL MarmillaStatuto del Gal Marmilla completo e scaricabile

 

Indice

 

Titolo I - Costituzione della società

Art. 1) - DENOMINAZIONE – E’ costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA Società Consortile A r. l.”, denominazione abbreviata “GAL MARMILLA Società Consortile a r. l.”

Art. 2) – SEDE- La società ha sede legale in Baradili (Or) Via Baressa n. 02. Potranno, inoltre, essere istituite, modificate e soppresse filiali, succursali, sedi secondarie e depositi in tutto il territorio nazionale ed estero.

Art. 3) – OGGETTO – La società, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale costituito per l’attuazione, in generale, di strategie di sviluppo locale, ed in particolare di strategie di sviluppo rurale realizzate con la metodologia LEADER, ha come scopo prioritario la valorizzazione delle aree di competenza, attraverso la promozione, valorizzazione ed il sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociali ed occupazionali.

Le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità tra uomini e donne, soprattutto giovani.La società sostiene e promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori del territorio e la partecipazione dei soggetti privati, garantendo la loro adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali.

L’attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:
a. Valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale;
b. Agricoltura ed attività connesse ed affini, agriturismo e turismo rurale;
c. Animazione, comunicazione e sensibilizzazione dello spazio economico-sociale e civile di competenza nonché dello spazio rurale;
d. Concorso allo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita delle zone rurali;
e. Concorso al miglioramento e allo sviluppo dell’ambiente economico e sociale;
f. Sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario e società cooperative;
g. Caratterizzazione, valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti relativi con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
h. Sostegno ed incentivazione alla creazione ed allo sviluppo di attività agricole connesse, affini e collaterali, turistiche, artigianali, industriali e del terziario;
i. Formazione professionale ed ausili all’occupazione compresi i servizi di sostituzione temporale e di accompagnamento;
j. Ricerche di mercato ed altre attività di promozione e valorizzazione, nonché servizi collettivi anche informatici e telematici;
k. Studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa, complementare e/o affine alle precedenti.

La Società, inoltre, nell’ambito delle richiamate strategie di sviluppo locale e rurale, fornirà i servizi generali oggetto di tali strategie e potrà rappresentare i soci consorziati per tutte le attività ad essi riferibili. Essa potrà accedere senza limiti di sorta a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato della propria attività.

La società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali e potrà assumere interesse e partecipazione, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità analoghe, affini e/o complementari alle proprie.

Art. 4 – DURATA – La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Torna all'indice

Titolo II – Capitale sociale

Art. 5) - CAPITALE – Il capitale è di euro 127.535,71 (centoventisettemilacinquecentotrentacinque virgola settantuno).Il capitale può essere aumentato, oltre che con danaro, con tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica; si applica la disciplina prevista dalla legge. Laddove ricorra la fattispecie prevista dall’art. 2464, VI comma, c.c., la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti si applica la disciplina prevista dall’art. 2466 c.c.. E’ consentita, nell’ipotesi di cui al II comma del citato articolo, in mancanza di offerte per l’acquisto da parte degli altri soci, la vendita all’incanto.

Art. 5 bis) – TITOLI DI DEBITO – La società può emettere titoli di debito. La competenza è attribuita all’assemblea dei soci a norma dell’art. 2479-bis, con delibera che deve essere approvata da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Il verbale è redatto dal notaio.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la società può modificare, nelle forme previste per l’emissione, tali condizioni e modalità.

Art. 5 ter) – SOCI – Possono essere soci della società: a) soggetti ed enti privati; b) soggetti ed enti pubblici rientranti nella definizione di “organismi di diritto pubblico” contenuta nell’articolo 1, par. 9 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004. Per tutta la durata del rapporto sociale, ai soggetti di cui alla precedente lettera a) devono essere inderogabilmente riservate quote di partecipazione non inferiori complessivamente al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Art. 6 – AUMENTO DEL CAPITALE – Il capitale è destinato al raggiungimento dello scopo sociale. Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci. In caso di aumento effettivo del capitale sociale le quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione al valore della quota da ciascuno di essi possedute. Nel caso in cui alcuno dei soci non intendesse sottoscrivere l'aumento deliberato, le quote di sua spettanza dovranno essere offerte in prelazione ai restanti soci in proporzione all'ammontare delle loro quote. Per la sottoscrizione delle quote deve essere attribuito ai soci un termine non inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato agli stessi che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. Il socio che intenda sottoscrivere quote inoptate dagli altri soci deve farne richiesta alla società entro il termine di cui sopra.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci attuali, il tutto anche al fine di rispettare le condizioni per l'accesso ai programmi di sviluppo rurale (PSR).

In tutte le ipotesi sopra previste, resta in ogni caso salvo il limite di cui al comma secondo del precedente articolo 5/ter.";

Art. 7) – CESSIONE QUOTE – La quota, o parte di essa, non può essere alienata, con effetto verso la società, a soggetti diversi da persone fisiche o giuridiche che svolgano attività connesse, affini e/o complementari a quelle costituenti l'oggetto sociale e di cui al precedente articolo 3 e, comunque, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 5/ter.

Salvo il limite di cui sopra, le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili.

Torna all'indice

Titolo III – Assemblea dei soci

Art. 8) – L’assemblea decide sulle materie ad essa riservate da norme inderogabili di legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l’organo amministrativo o tanti soci titolari di almeno un quarto delle partecipazioni sottopongono alla sua approvazione. Nei casi previsti dal seguente art. 17 bis, dovrà essere acquisito il preventivo parere, non vincolante del “Partenariato di Progetto”.

Art. 9) – CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Sardegna.

Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori o sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea con un massimo di n. 4 (quattro) deleghe.

L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo, quando gli amministratori, o uno di essi, lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio, salvo versi in particolari ipotesi previste dalle legge, ha diritto al voto in assemblea. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

La convocazione delle assemblee sarà fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o fax da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nella lettera dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art. 10) – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o in sua assenza, dal vice presidente; in assenza del vice presidente, essa è presieduta dall’amministratore più anziano o in caso di sua rinuncia, da persona designata dall’assemblea. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell’assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’assemblea, accerta i risultati delle votazioni.

Art. 11) – MAGGIORANZE – L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle partecipazioni sociali. Il voto del socio vale in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Art. 11 bis) – SECONDA CONVOCAZIONE – Se i soci partecipanti all’assemblea non rappresentano complessivamente la quota di partecipazione richiesta dall’articolo precedente, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questo non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l’assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, fatta eccezione per le decisioni di cui al capo VII, sezione V, capo VIII e capo X del libro V del codice civile, per le quali occorreranno le medesime maggioranze di cui al precedente articolo 11.

Torna all'indice

Titolo IV – Amministrazione

Art. 12) – ORGANO AMMINISTRATIVO – La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri scelti tra i soci. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L’organo amministrativo deve tassativamente essere composto per 5/7 (cinque settimi) dei suoi componenti, da soggetti “privati” che siano espressione della componente “privata” della compagine sociale; per i restanti 2/7 (due settimi), da soggetti che siano espressione della componente “pubblica”. L’assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del vice presidente, scegliendolo tra i propri membri. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, o in altro luogo, purché in Sardegna, indicato nell’avviso di convocazione, su convocazione del presidente o della maggioranza dei consiglieri; le riunioni saranno presiedute dal presidente e, in sua assenza o rinuncia, dal vice presidente.

La convocazione dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Pur essendo sempre necessaria la maggioranza degli amministratori in carica, le riunioni del consiglio di amministrazione saranno valide anche in caso di ritardo o mancanza dell’avviso di convocazione qualora i consiglieri o, se nominati, i sindaci assenti abbiano dichiarato per iscritto di rinunciare alla convocazione.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell’avviso di convocazione. I partecipanti dovranno essere identificati dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi presiederà la riunione, il quale dovrà altresì verificare: che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto; la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

Art. 14) – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO – Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli riservati per legge ad altri organi sociali.

Art. 15) – DIRETTORE GENERALE – Il consiglio di amministrazione può, ove non vi abbia già provveduto l’assemblea, nominare un direttore generale scegliendolo al di fuori dei propri componenti e della compagine sociale; la nomina dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 16) – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE – Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della società dinanzi ai terzi ed in giudizio, per l’esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio.

Torna all'indice

Titolo V – Collegio sindacale

Art. 17) – SINDACI

La società, con decisione dei soci può nominare, quale organo di controllo, un sindaco.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà le competenze ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni, in quanto compatibile con il dettato dell'articolo 2477 c.c.

Restano salvi i casi in cui, eventualmente, sia obbligatoria la nomina di un organo di controllo collegiale.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati, si applicano al revisione o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Torna all'indice

Titolo VI – Organo consultivo

Art. 17 bis) – E’ costituito, quale organo consultivo della società, il Partenariato di Progetto. Esso è formato dai soli soci – pubblici e privati – già facenti parte del partenariato pubblico/privato ammesso alla seconda fase del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL), nell’ambito del “Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013”, con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 19876/732 del 14 ottobre 2008. Detto organo fornisce all’assemblea dei soci pareri non vincolanti in ordine alle materie attinenti agli indirizzi di carattere generale e programmatico ed alla attuazione del Piano di Sviluppo Locale. Il “Partenariato di Progetto” delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su richiesta dell’organo amministrativo.

Torna all'indice

Titolo VII

Art. 17 ter) – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Compete a ciascun soggetto titolare di cariche sociali, esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni; detto rimborso avrà luogo nelle modalità e nei termini disciplinati con apposito regolamento da adottarsi con delibera del’assemblea dei soci.

Torna all'indice

Titolo VIII – Bilancio e utili

Art. 18) – ESERCIZIO SOCIALE – L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19) – BILANCIO – Alla chiusura di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo compila il bilancio entro i termini e con l’osservanza delle norme di legge. Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano, il bilancio può essere presentato anche oltre il termine di cui sopra ma comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 20) – UTILI – Gli utili netti di esercizio realmente conseguiti, dedotto il 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, sono ripartiti tra i soci in proporzione delle loro quote sociali, salvo che l’assemblea non deliberi una diversa destinazione. Se si verifica una perdita del capitale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

Torna all'indice

Titolo IX – Norme finali

Art. 21) – ANTICIPAZIONE DEI SOCI – La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La società può acquisire fondi dai soci ad altro titolo; nei casi in cui sia stabilito l’obbligo di rimborso, dovranno essere rispettate le norme di legge vigenti ivi comprese quelle in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Art. 22) – SCIOGLIMENTO- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’assemblea determina le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Art. 23) – DISPOSIZIONI GENERALI- Tutto quanto non previsto nel presente statuto viene regolato dal vigente codice civile e dalle disposizioni in materia.

Torna all'indice

 

 

 

© GalMarmilla