10 maggio 2017

PSR - Sottomisura 6.4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole”

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sottomisura 6.4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole”

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire tra le ore 10,00 del 14 settembre e le ore 13,00 del 27 ottobre 2017.

La sottomisura 6.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole”), finanzia le imprese agricole che intendono realizzare investimenti (materiali e immateriali) finalizzati a diversificare l’attività agricola principale verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentano all’impresa stessa di integrare il reddito aziendale anche con un coinvolgimento diretto dei membri della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.

Beneficiari del presente Bando sono gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Interventi ammissibili:

1. Investimenti per la creazione e lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agricampeggio. Sono finanziabili gli investimenti relativi alle attività agrituristiche di cui all’art. 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11:

a) fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;

b) ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan;

c) somministrazione di alimenti e bevande;

d) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;

e) organizzazione delle seguenti attività:

- attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etnoantropologico e artigianale regionale; - attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo e attività affini;

- altre attività ricreative in genere.

Possono essere ammessi al sostegno anche gli interventi da effettuarsi nell’abitazione dell’imprenditore agricolo a condizione che si rispettino le prescrizioni dell’articolo 5, comma 3 della L. R. 11/2015. L’abitazione dell’imprenditore è quella in cui lo stesso dimora abitualmente (residenza). Non sono ammissibili gli interventi sulle parti interne del fabbricato e/o sugli spazi all’aperto adibiti ad uso esclusivo dell’imprenditore e della sua famiglia. Gli investimenti possono essere proposti da soggetti che intendono svolgere ex novo un’attività agrituristica o che intendano sviluppare un’attività agrituristica già esistente. 

2. Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’Allegato I del Trattato.

Sono finanziabili tutti gli investimenti finalizzati allo svolgimento in azienda di attività di trasformazione che, tramite l’utilizzo prevalente di materie prime aziendali, portino all’ottenimento di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato.

3. Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento degli animali, con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi.

Sono finanziabili i seguenti investimenti:

a) Sistemazione e/o realizzazione ex novo di sentieri e percorsi aziendali per il turismo a cavallo e/o con gli asini;

b) Realizzazione, mediante riconversione di locali esistenti o costruzione ex novo, di locali da adibire a: - scuderie; - locale infermeria per gli animali; - spazi attrezzati per la ferratura; - servizi igienico-sanitari per gli ospiti (qualora non siano già presenti in azienda);

c) Paddock;

d) Tondino di esercizio;

e) Acquisto di attrezzature e arredi necessari alla funzionalità delle strutture.

Le attività possono essere svolte con animali dell’azienda agricola e, nel caso in cui l’azienda fornisca servizi di pernottamento, anche con animali di proprietà dei clienti. Nel caso di attività turistica a cavallo o con asini che prevede l’utilizzo di animali dell’azienda agricola, è necessario avere in dotazione capi equini (con esclusione di quelli ad orientamento produttivo “Ippico”), asinini e/o ibridi adulti, iscritti all’anagrafe zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) e alla Banca Dati Equidi (BDE) - di cui al comma 15, articolo 8 del D. L. 30.04.2003, n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 200.

4. Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria.

Sono finanziabili tutti gli investimenti finalizzati allo svolgimento delle attività di “Fattoria didattica” e/o “Fattoria sociale” di cui, rispettivamente, agli articoli 16 ed 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

5. Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali.

Sono finanziabili gli investimenti volti alla riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali, diverse da quelle destinate all’attività agrituristica e/o didattica e/o sociale svolta in azienda, e gli interventi di riqualificazione del contesto paesaggistico circostante:

a) sistemazione delle facciate, in caso di non finito edile, con esclusione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) adeguamento estetico delle coperture, in caso di sostituzione di tetti in cemento-amianto o di realizzazione di coperture con materiali tradizionali (coppi, ecc.);

c) cortili, piazzali e recinti adiacenti i fabbricati oggetto dell’intervento.

 

Non è consentita la realizzazione di opere ex novo, ma solo la riqualificazione di quelle esistenti. Tutti gli investimenti, per poter essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa comunitaria applicabile agli stessi. I macchinari e le attrezzature devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti nell’allegato V del Decreto L.gs n. 81/08.

Inoltre, non possono beneficiare del sostegno gli interventi per i quali l’azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

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